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  • Immagine del redattoreFrancesco Franzoso

Come tutelarsi nella vendita di un veicolo: 10 regole per evitare rischi civili, fiscali e penali!

Aggiornamento: 10 set 2021

L’acquisto o la cessione di un veicolo non è solo questione di prezzo, anzi, auto e moto sono beni mobili registrati. Ciò significa che la loro compravendita coinvolge aspetti giuridici, amministrativi e fiscali (e le relative procedure burocratiche) che è bene affrontare con attenzione e consapevolezza. Riportiamo qui di seguito un decalogo stilato da UNASCA ( Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) che riassume in dieci punti quelle che sono le principali linee guida per chi si accinge ad acquistare/vendere un’autoveicolo ed ha bisogno di sapere come muoversi in piena legalità :

1. Per vendere il proprio veicolo bisogna compilare una “dichiarazione di vendita”. La “dichiarazione di vendita” è prestampata sul retro del Certificato di proprietà, il cosiddetto CDP, documento senza il quale non è possibile vendere un veicolo usato (a meno che non si abbia il vecchio Foglio complementare). Sulla dichiarazione di vendita bisogna riportare i dati del compratore e apporre una marca da bollo da 16 euro. Le nuove procedure telematiche permettono di estrapolare l’atto di vendita direttamente in agenzia se siete in possesso di un certificato di proprietà digitale o a maggior ragione del nuovo documento unico.


2. La dichiarazione va compilata e firmata esclusivamente alla presenza di uno dei soggetti che per legge possono autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti. Non bisogna mai firmare il CDP in bianco o privo di marca da bollo (se la marca non viene applicata si sarà sanzionati dall’Agenzia delle Entrate)

Mai firmare l’atto di vendita in bianco!

Lo sviluppo di nuove tecnologie informatiche si è diffuso anche nel settore delle pratiche automobilistiche , portando con se una serie di nuove procedure anche legate all’autentica di firma del venditore. Ora tale firma deve essere apposta su un tablet ed è a tutti gli effetti una firma grafometrica, cioè un particolare tipo di firma elettronica avanzata che si utilizza per conferire integrità e autenticità a un documento che comporta un rilevamento dinamico dei dati calligrafici.


3. I soggetti abilitati ad autenticare la dichiarazione di vendita sono:

  1. Uffici provinciali della Motorizzazione civile (gratuitamente);

  2. PRA (gratuitamente);

  3. Consulente automobilistico o un suo dipendente all’uopo delegato all’interno dei locali di un’agenzia riconosciuta Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) (gratuitamente);

  4. Funzionari comunali appositamente delegati negli uffici del municipio (gratuitamente);

  5. Notai nei rispettivi studi (a pagamento).


4. La sottoscrizione di un documento diverso dal Certificato di Proprietà è ammessa solo se il CDP è stato smarrito/rubato o è deteriorato oppure se si è in possesso del vecchio Foglio Complementare o, ancora, se si tratta di un’accettazione di eredità. In questi casi bisogna redigere una dichiarazione di vendita o compilarla sulla base di moduli standard prestampati che devono contenere i dati del venditore, quelli del veicolo, quelli dell’acquirente, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento. Anche in questa circostanza non bisogna mai firmare il documento in bianco.

Mai firmare altri documenti proposti dall’acquirente!

5. La dichiarazione di vendita dev’essere a favore della persona che acquista (e paga) il veicolo e non a favore di altri.


6. Non consegnare la carta di circolazione originale del veicolo senza aver prima sottoscritto la dichiarazione di vendita.


7. Fare o farsi fare una fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata da conservare insieme agli altri documenti dell’auto.


8. L’autentica della firma conferisce “data certa” alla cessione del veicolo. Ciò significa che tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative, tributarie, assicurative) riguardanti la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo passano in capo, a partire da quella data, al nuovo proprietario. Ciò vale anche per le multe, visto che l’articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede la possibilità di poter dimostrare l’estraneità a una violazione documentandola, appunto, con una copia della dichiarazione di vendita autenticata (ovviamente solo se ciò è avvenuto in una data antecedente la violazione). Mai firmare altri documenti proposti dall’acquirente, qualunque sia il motivo addotto, compreso lo smarrimento del documento già firmato. Nel caso in cui fosse indispensabile un nuovo documento, accertarsi con la massima attenzione che non siano stati modificati i dati del compratore né la data in cui è avvenuta la cessione.

Vendita irregolare e non valida ai fini dello scarico delle responsabilità

9. Firmare una dichiarazione di vendita in condizioni/situazioni diverse da quelle finora descritte (per esempio, in un autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un ufficio comunale) non è una facilitazione, come spesso viene presentata, ma una violazione della legge (falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita) e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità.


10. La dichiarazione di vendita deve essere trascritta al PRA – Pubblico Registro Automobilistico – entro 60 giorni dall’autentica della firma (art. 94 del Codice della strada). È sempre utile e opportuno verificare, personalmente o tramite uno studio di consulenza automobilistica, l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà al PRA.

Ulteriori accorgimenti nella vendita

Per non avere spiacevoli sorprese in seguito alla vendita del proprio veicolo bisogna adottare alcune semplici accortezze:

  1. Non accettare mai normali assegni bancari: potrebbero risultare scoperti al momento dell’incasso;

  2. Se il pagamento avviene con assegno circolare verificarne la corretta emissione presso il proprio istituto di credito e pertanto in orari in cui gli istituti bancari sono aperti;

  3. Se il pagamento avviene con bonifico bancario procedere alla vendita del veicolo solo dopo che l’importo è stato accreditato sul proprio conto corrente bancario;

  4. Evitare trasferimenti di denaro attraverso agenzie “money transfer”. Si tratta di “negozi” nati per trasferire denaro all’estero con controlli e documenti minimi, non per effettuare pagamenti;

Quando l’importo concordato con l’acquirente è stato accreditato sul proprio conto corrente oppure dopo aver verificato che l’assegno circolare risulta correttamente emesso:

  1. Recarsi in uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) con il futuro proprietario. La presenza dell’acquirente è importante per non trovarsi nelle condizioni di dover intestare il veicolo a una persona di cui non si è a conoscenza;

  2. Procedere con il trasferimento della proprietà. In genere lo STA può trascrivere la proprietà online in tempo reale in modo da consegnare immediatamente all’acquirente i documenti aggiornati. La contestualità dell’operazione esonera il venditore da ogni responsabilità;

  3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla trascrizione dell’atto, si consiglia di verificare entro 60 giorni dalla sottoscrizione che il passaggio sia stato regolarmente registrato al PRA.

Domande Frequenti

Che cosa succede se l’atto di vendita autenticato non viene trascritto?

Fino a quando non avviene la trascrizione della proprietà il venditore risulta a tutti gli effetti ancora intestatario del veicolo e pertanto risponde delle conseguenze che ne derivano (multe, bollo ecc.). La propria estraneità potrà essere dimostrata solo con la copia della dichiarazione di vendita autenticata che, come già evidenziato, conferisce data certa alla cessione del mezzo.

Che cosa si può fare per regolarizzare e aggiornare l’intestazione negli archivi?

Il venditore può ricorre al Giudice ordinario o al Giudice di Pace documentando l’avvenuta vendita (copia dell’atto di vendita, pagamento del veicolo) al fine di ottenere una sentenza con cui il Giudice dichiari l’avvenuta vendita e, quindi, si possa procedere alla registrazione del passaggio di proprietà. Oppure può richiedere la registrazione al PRA con l’originale della dichiarazione di vendita (se ne è in possesso) o con un nuovo atto di vendita in cui si rinnovi la dichiarazione di vendita precedentemente effettuata.

Che cosa bisogna fare nel caso in cui il veicolo sia consegnato in permuta a un concessionario o a un salonista?

Nella maggior parte dei casi, al momento della consegna di un veicolo in permuta il concessionario o il rivenditore fa la cosiddetta “minivoltura”, cioè lo intesta alla propria società. Si tratta a tutti gli effetti di un passaggio di proprietà e infatti si adottano procedure analoghe a quando si vende un veicolo a un soggetto privato (l’unica differenza è che la minivoltura, cioè l’intestazione a un professionista che opera nella vendita di veicoli nuovi e usati, è esentata dal pagamento dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione). Si raccomanda di non sottoscrivere la dichiarazione di vendita contenuta sul retro del Certificato di proprietà presso il concessionario o salonista in quanto soggetto non autorizzato dalla legge. Il CDP compilato in tutte le sue parti può essere sottoscritto solo in uno Sportello Telematico dell’Automobilista, pubblico o privato, negli uffici comunali o nello studio di un notaio.

Il concessionario/rivenditore vuol farmi firmare una “procura a vendere”. Di che cosa si tratta?

La procura è un mandato con il quale si incarica il concessionario/salonista di vendere il veicolo a un soggetto terzo. Fino a quando il veicolo non è venduto, però, negli archivi risulta sempre l’intestatario dei documenti di circolazione che, quindi, resta responsabile del veicolo a tutti gli effetti amministrativi, fiscali e giuridici. La procura a vendere può essere sottoscritta solo presso un notaio.


Fonte: Unasca.it

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